- è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie eBicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
- sono esclusi da tale divieto la somministrazione e il consumo con servizio al tavolo negli spazi specifici all'aperto di pertinenza della attività in sede fissa, regolarmente autorizzata;
- è vietato a chiunque, di introdurre ed utilizzare nelle aree su indicate contenitori di vetro diqualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta monouso nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione a carico sia del consumatore che del venditore, di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.