Comune di Pabillonis
Novità IVA 2015 - Disposizioni in materia di "Split payment". Art. 1 comma 629 Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015). Comunicato.
La legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA chiamato split payment per le operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, introducendo l’art. 17-ter al D.P.R. 633/1972.
Disposizione normativa:
Art. 17 ter (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).
“…..comma1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;”
Le Pubbliche Amministrazioni acquirenti, pertanto, devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).
L'Istituto dello split payment si applica con le seguenti eccezioni:
- fatture/note soggette a ritenuta d'acconto
- fatture assoggettate al regime di reverse charge.
Ulteriori chiarimenti:
Per le fatture emesse nel corso del 2014 e antecedenti che verranno pagate nel 2015: al fornitore verrà erogato l'intero importo comprensivo dell'IVA (senza distinzioni tra fatture con IVA ad esigibilità differita o immediata).
Per le fatture emesse dal 2015: il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA che verrà versata direttamente all'erario, avendo cura di inserire tale dicitura “Scissione dei pagamenti - l’Iva sarà versata dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17ter, D.P.R. n. 633/1972”.
E' stata pubblicata la circolare emanata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e relativa relazione consultabili al seguente link
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Fanari Anna Maria