Per sposarsi con rito civile
Per poter celebrare un matrimonio civile, gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Stato Civile con i propri documenti d’identità in corso di validità, per richiedere la prescritta pubblicazione di matrimonio.
Può presentare la pratica:
- uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante;
- una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.
Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento necessario per fissare la data del matrimonio.
Costi:
n. 1 marca da bollo da 14,62€ se entrambi gli sposi sono residenti a Pabillonis
n. 2 marche da bollo da 14,62 se uno degli sposi è residente in altro comune
Per presentare la pratica, rivolgersi a:
Ufficio Stato Civile
Via San Giovanni, 7
tel. 07093529211 - 07093529219
orario: dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:00 – martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00;
Per matrimoni da celebrare a Pabillonis il certificato viene conservato dall’Ufficio Matrimoni. Al termine delle pubblicazioni, gli sposi possono prenotare la data del matrimonio.
Per matrimoni in altro Comune, gli sposi dovranno ritirare il certificato di avvenuta pubblicazione e consegnarlo all’Ufficio di Stato Civile del Comune scelto per la celebrazione.
Il Comune di Pabillonis ha due sedi per la celebrazione dei matrimoni: il palazzo municipale di Via San Giovanni 7 e la sala del Centro di Aggregazione Sociale (Via Su Rieddu 4).
Alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni con documenti d’identità in corso di validità
Per sposarsi con rito religioso (con effetti civili)
Per poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Stato Civile con:
- documenti di identità, in originale e in fotocopia
- richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose
Può presentare la pratica:
- uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante;
- una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.
Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento da consegnare al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.
Per presentare la pratica, rivolgersi a:
Ufficio Stato Civile
Via San Giovanni, 7
tel. 07093529211 - 07093529219
orario: dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 1.00 – martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00;
Notizie utili sul matrimonio
Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio).
I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti a un notaio.
In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio.
Se esiste un divorzio precedente, non è necessario presentare alcun documento, ma occorre accertarsi che la situazione anagrafica sia aggiornata, prima di avviare la procedura di pubblicazione.
Documenti per il matrimonio: casi particolari
Autorizzazione del Tribunale civile
Per le donne vedove da meno di 300 giorni che intendono risposarsi prima di tale termine.
Copia della sentenza di divorzio emessa dall'autorità estera
Per le donne (italiane e straniere) che hanno ottenuto il divorzio all'estero, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio, è necessaria avere l’autorizzazione del Tribunale Civile.
Autorizzazione del Tribunale per i minorenni
Per chi ha compiuto 16 anni e intende contrarre matrimonio prima della maggiore età.
Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini stranieri
Il nullaosta e il certificato di capacità matrimoniale sono rilasciati dall’autorità diplomatica competente del proprio paese.
Il nullaosta deve essere preventivamente legalizzato presso la Prefettura di Cagliari, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo o della sposa che ne stabiliscano l'esenzione.
Se il nullaosta presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue (o tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore).
IMPORTANTE: a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza" i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea dovranno esibire anche un documento valido attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
per i Residenti all'Estero: se entrambi gli sposi sono residenti all'estero (iscritti all'AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo degli sposi è residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a Pabillonis le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E' comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.
Denuncia di nascita
La denuncia di nascita è obbligatoria, entro pochi giorni dalla data del parto.
Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto
Se i genitori del bambino non sono sposati, la denuncia di nascita deve essere presentata:
- da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto
Per denuncia di nascita al Direttore Sanitario, non è necessaria alcuna formalità.
Per denuncia all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
A chi rivolgersi
Ufficio Stato Civile
Via San Giovanni, 7
tel. 07093529211 - 07093529219
orario: dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 1.00 – martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00;
Riconoscimento di un figlio naturale
Il figlio nato da genitori coniugati è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due i genitori lo riconoscono).
Il riconoscimento può essere fatto all'atto della denuncia di nascita, presentando i medesimi documenti, da uno o da entrambi i genitori, che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistono impedimenti di legge.
Il riconoscimento può avvenire anche dopo la nascita:
- con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di qualsiasi Comune (per il Comune di Pabillonis occorre rivolgersi all’ufficio di Stato Civile - Via San Giovanni n. 7, da lunedì a venerdì, dalle 11.00 alle 13.00 , marte dì e giovedì dalle 16:30 alle 18:30)
- con dichiarazione presso il Giudice Tutelare
- con dichiarazione davanti a un notaio o con testamento
- con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.